La Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità

 

Presentazione

Il 30 marzo 2007 ho avuto l’onore di firmare, per l’Italia, la Convenzione sui

diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. E’ una Convenzione che, a conclusione di un

lungo e complesso negoziato, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento

dei diritti delle persone con disabilità.

A questo sforzo collettivo l’Italia ha fornito un importante contributo, offrendo

l’esperienza che il nostro paese ha consolidato negli ultimi decenni nel campo

della promozione e tutela di questi diritti.

Allo stesso modo va sottolineata la partecipazione che le organizzazioni delle

persone con disabilità hanno assicurato nel corso del negoziato. La stesura di

questo importante strumento internazionale, frutto del confronto costante e del

dialogo tra le istituzioni e il mondo della società civile, è stata l’occasione per dare

piena e concreta attuazione al principio da tutti evocato del “Niente su di noi,

senza di noi”.

L’Italia è annoverata tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei

diritti delle persone con disabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già con la legge

5 febbraio 1992, n. 104 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti

di libertà ed autonomia della persona con disabilità, attuando nel contempo il

principio del mainstreaming in tutte le politiche ed i provvedimenti che possano

riguardare la condizione di disabilità. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali,

scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto

complesso ed avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento

e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli,

l’inclusione sociale e la diretta partecipazione delle persone con disabilità.

Inoltre le norme da sole non bastano; troppo spesso restano lettera morta.

Servono politiche, battaglie culturali perché la cultura dei diritti va riconquistata

ogni giorno.

Voglio sperare che il recepimento della Convenzione diventi l’occasione per

riaprire un dibattito fecondo in tutto il paese.

Questa pubblicazione, cui hanno contribuito il Comitato Interministeriale dei

Diritti Umani, costituito presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della

solidarietà sociale e le organizzazioni di rappresentanza delle persone con

disabilità, e che si inserisce nelle iniziative promosse in occasione del 2007 - Anno

europeo delle pari opportunità per tutti, vuole contribuire alla diffusione e

promozione dei principi affermati nella Convenzione, nella prospettiva che essi

possano rappresentare un riferimento per quanti, a tutti i livelli di governo, sono

chiamati ad elaborare ed attuare politiche efficaci per l’affermazione e la tutela

dei diritti delle persone che vivono in condizioni di disabilità.

Paolo Ferrero

Ministro della solidarietà sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite

che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della

famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di

libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei

diritti dell’uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno

proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti

e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,

(c) Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e

interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità

di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità

senza discriminazioni,

(d) Richiamando il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e

culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione

internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione

razziale, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme

di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e

altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui

diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti

di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la

disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e

barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena

ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,

(f) Riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida contenute

nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con

disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone

con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e

valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a

livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari

opportunità per le persone con disabilità,

(g) Sottolineando l’importanza di integrare i temi della disabilità nelle

pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona

sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del

valore connaturati alla persona umana,

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani

di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un

maggiore sostegno,

(k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni,

le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro

partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere

oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il

miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in

ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(m)Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con

disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro

comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e

delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da

parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza

ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed

economico della società e nello sradicamento della povertà,

(n) Riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro

autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di

compiere le proprie scelte,

(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere

l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali

relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano

direttamente,

(p) Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con

disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di

discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua,

religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica,

indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,

(q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso

maggiori rischi nell’ambiente domestico ed all’esterno, di violenze, lesioni

e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,

(r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere

pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di

uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti

a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

(s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti

gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle

libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

(t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in

condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la

fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà

sulle persone con disabilità,

(u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno

rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni

Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti

umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con

disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni

straniere,

(v) Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali,

economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla

comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere

pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei

confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una

responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti

riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dai

Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici,

sociali e culturali,

la convenzione definitivo:la convenzione 15-11-2007 11:52 Pagina 7

(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della

società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello

Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie

debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere

alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti

delle persone con disabilità,

(y) Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la

promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con

disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi

svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro

partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale,

con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

 

 

 

 

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e

garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le

libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere

il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature

menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione

con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi,

il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti

multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di

comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata,

con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e

della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni,

come pure altre forme di espressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia

distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia

lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il

godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,

culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di

discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli

adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere

sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi

particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e

l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e

delle libertà fondamentali;

per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti,

strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più

estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni

specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di

sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa

la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;

(b) la non discriminazione;

 (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità

come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

(e) la parità di opportunità;

(f) l’accessibilità;

(g) la parità tra uomini e donne;

(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto

del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena

realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte

le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base

della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura

adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

(b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a

modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine

e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di

persone con disabilità;

(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani

delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto

con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche

e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

(e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione

sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione

o impresa privata;

(f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi,

apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la

definizione di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, che

dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più

contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle

persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed

incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione di norme e

linee guida;

(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a

promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausilii alla

mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con

disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito

ad ausilii alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese

le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di

supporto ed attrezzature;

(i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora

con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente

Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi

garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte

si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone

e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine

di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza

pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che

siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche

da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri

processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con

disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono

attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità,

attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare

provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone

con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella

legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse

restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali

riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in

virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che

la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li

riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità

costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla

legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione

e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla

disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva

protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il

fondamento.

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli

Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che

siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de

facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una

discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono

soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure

per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle

libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno

sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire

loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà

fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 7

Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno

godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei

minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore

interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di

uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le

proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni

sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e

grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in

relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed

adeguate allo scopo di:

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla

situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i

diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti

le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in

tutti gli ambiti;

 (c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle

persone con disabilità.

2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del

pubblico al fine di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con

disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore

consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle

attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo

nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo

specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento

di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone

con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente

Convenzione;

(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la

consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle

persone con disabilità.

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera

indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli

Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con

disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente

fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i

sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre

attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che

in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e

la convenzione definitivo:la convenzione 15-11-2007 11:52 Pagina 14

l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra

l’altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese

scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi

informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per

l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e

verificarne l’applicazione;

(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi

aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti

dell’accessibilità per le persone con disabilità;

(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si

confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in

caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o

animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti

professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare

l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone

con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;

(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove

tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso

internet;

(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la

produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione

e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano

accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona

umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo

godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di

uguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto

internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme

internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la

protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di

rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie

e le catastrofi naturali.

Articolo 12

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto

al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della

capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti

della vita.

3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da

parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare

per esercitare la propria capacità giuridica.

4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della

capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire

abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali

garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della

capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della

persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza

indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona,

che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a

periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed

imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere

proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli

interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti

adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto

delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei

propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e

altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con

disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con

disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di

idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell’età, allo

scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in

qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase

investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo accesso delle persone con

disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione

adeguata per coloro che operano nel campo dell’amministrazione della

giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di

uguaglianza con gli altri:

 (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che

qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che

l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una

privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità

siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano

diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle

norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli

scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di

ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti

crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti

crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere

sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o

scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative,

giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità,

su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o

trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento,

violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali,

educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità,

all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di

sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire

ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento,

assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro

famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di

assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a

disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare,

riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli

Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età,

del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento,

violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i

programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente

controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero

fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale

delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento,

violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di

protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un

ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e

l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze

specifiche legate al genere ed all’età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci,

ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed

i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso

contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso,

perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell’integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità

fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di

uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di

scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche

assicurando che le persone con disabilità:

(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano

private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere,

detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza

o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure

pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie

per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;

(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del

diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo

la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire

una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri

genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le

persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta

delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di

facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale

diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche

assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di

uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi

vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

 (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a

domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa

l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella

società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di

segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano

messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone

con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con

disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile,

provvedendo in particolare a:

(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e

nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;

(b) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per

la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di

assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di

qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;

(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che

lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;

(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e

tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti

della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le

persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di

espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e

comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e

attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito

dall’articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate

al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai

differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle

persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle

comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo,

modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;

(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche

attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi

accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite

internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di

residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze

arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,

nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali

al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno

il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni

personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone

con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le

discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che

attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni

personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età

per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base

del pieno e libero consenso dei contraenti;

(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere

liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo

tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle

informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano

forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su

base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone

con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di

minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione

nazionale; in ogni caso l’interesse superiore del minore resta la

considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato

alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari

diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di

tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, la mancanza di

cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano

a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori

con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai

propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti,

soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla

legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel

superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere

separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di

uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in

condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare

alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all’interno della

famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità

in un contesto familiare.

Articolo 24

Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con

disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su

base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di

istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo

tutto l’arco della vita, finalizzati:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e

dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle

libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria

personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità

fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare

effettivamente a una società libera.

2. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione

generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non

siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria

gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con

gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione

primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni

di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del

sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

 (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che

ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione,

conformemente all’obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di

acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare

la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita

della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate,

in particolare al fine di:

(a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle

modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed

alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il

sostegno tra pari ed attraverso un mentore;

(b) agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione

dell’identità linguistica della comunità dei sordi;

(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare

i minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità

e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in

ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano

misure adeguate nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con

disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per

formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema

educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della

disabilità e l’utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di

comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali

didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere

accesso all’istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale,

all’istruzione per adulti ed all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco

della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A

questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con

disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di

godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate

sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire

loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche

differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli

Stati Parti devono:

(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi

accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità

dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i

servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i

programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;

(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno

necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di

diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre

al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori

e gli anziani;

(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino

possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità

cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare

ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità

coinvolta, accrescendo, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani,

della dignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità

attraverso la formazione e l’adozione di regole deontologiche nel

campo della sanità pubblica e privata;

(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle

persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni

eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei

quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione

sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione

di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo

ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con

disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà

fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e

partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti

organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per

l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità,

dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi

servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una

valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;

(b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli

aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle

persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie

comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e

permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di

abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di

tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone

con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità,

su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi

mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un

mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca

l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti

devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro

i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo

appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare

al fine di:

(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che

concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per

quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego,

la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di

sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza

con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli,

compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per

un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la

protezione da molestie e le procedure di composizione delle

controversie;

(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i

propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai

programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per

l’impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le

persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella

ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella

reintegrazione nello stesso;

(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità,

l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in

proprio;

(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso

politiche e misure adeguate che possono includere programmi di

azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;

(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti

ragionevoli nei luoghi di lavoro;

(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di

esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

 (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale,

di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per

le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute

in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza

con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle

persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni

di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo

delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e

promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione

fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla

protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna

discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a

tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua

salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di

assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati

ed a costi accessibili;

(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne

e delle minori con disabilità nonchè delle persone anziane con disabilità,

ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in

situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese

collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di

sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di

alloggio sociale;

 (e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai

trattamenti pensionistici.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei

diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli

altri, e si impegnano a:

(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e

pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di

uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti

liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con

disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:

(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali

siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite

scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum

popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente

i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli

di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie

nuove e di supporto;

(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con

disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro

richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro

scelta per votare.

(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità

possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli

affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli

altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in

particolare attraverso:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative

impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e

all’amministrazione dei partiti politici;

 (ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e

l’adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello

internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a

prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e

adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre

attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei,

cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano

accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità

di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,

non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto

internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà

intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio

all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli

altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale

e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base

di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport,

gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle

persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

 (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di

organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative

specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la

messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati

mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che

ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di

uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli

svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema

scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti

da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative,

turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate,

compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di

formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente

Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali

informazioni deve:

(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la

legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il

rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;

(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la

protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi

etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono

essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per

valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla

presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le

persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche

e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione

internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati

a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della

presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo

senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in

partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e

con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con

disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi

internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro

accessibile;

(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo

scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di

formazione e buone prassi di riferimento;

(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze

scientifiche e tecniche;

(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche

attraverso agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie

di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni

Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente

Convenzione.

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo,

uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della

presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno

alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di

facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei

differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e

amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al

proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi

indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare

l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale

meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi

relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la

protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro

organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al

processo di monitoraggio.

Articolo 34

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in

avanti denominato “Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito

indicate.

2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della

presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta

ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei

membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto

membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di

alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel

settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri

candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le

disposizioni stabilite nell’articolo 4 paragrafo 3 della presente

Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in

considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la

rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi

giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di

esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di

persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle

riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è

costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i

candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza

assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della

presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni

elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione Nazioni Unite invita

per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due

mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine

alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li

hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una

sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione

scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi

dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al

paragrafo 5 del presente articolo.

8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle

elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per

qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue

funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un

altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle

disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante

fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette

a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad

esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della

presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle

Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea

Generale, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del

Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e

delle immunità accordate agli esperti in missione per conto

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni

pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni

Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle

misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente

Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni

dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte

interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari

almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al

contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale

completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere

informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri

rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta

considerazione le disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3 della

presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono

sull’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso

i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene

appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può

rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il

Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione

all’attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del

rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà

costretto ad esaminare l’applicazione della presente Convenzione nello

Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a

meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi

alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale

esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno

applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dà

comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al

pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle

raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai

Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i

rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l’esigenza di

un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni

e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1 Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri

nell’adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta

l’attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le

capacità nazionali al fine dell’attuazione della presente Convenzione, in

particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

Relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l’applicazione effettiva della presente Convenzione ed

incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla

presente Convenzione:

(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il

diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’attuazione delle

disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato.

Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo

che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull’attuazione della

Convenzione nei settori che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi

mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri

organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della

Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;

(b) il Comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga

opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani,

al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei

rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare

duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39

Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’Assemblea

Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare

suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e

delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e

raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato

accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati

Parti per esaminare ogni questione concernente l’applicazione della

presente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario

Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi

dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive

vengono convocate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati

Parti.

Articolo 41

Depositario

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il

depositario della presente Convenzione.

Articolo 42

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle

Organizzazioni d’integrazione regionale presso la sede della

Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo

2007.

Articolo 43

Consenso ad essere vincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla

conferma formale delle Organizzazioni d’integrazione regionale

firmatarie. E’ aperta all’adesione di ogni Stato o Organizzazione

d’integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44

Organizzazioni d’integrazione regionale

1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni

organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione,

a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda

le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri

strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni

dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato

dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al

depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie

competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicano a

tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3

dell’articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in

conto gli strumenti depositati da un’Organizzazione d’integrazione

regionale.

4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro

diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze,

nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero

dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali

Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri

esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno

successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di

adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che

ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o

vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione

entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da

parte dello Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica,

di adesione o di conferma formale.

Articolo 46

Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della

presente Convenzione.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente

Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione

delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di

emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono

favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di

esaminare tali proposte e di pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro

mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti

si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il

Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato

dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene

sottoposto dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva

accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle

disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il

trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di

accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati

Parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente,

l’emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno

seguente al deposito del proprio strumento di accettazione.

L’emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l’hanno

accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per

consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al

paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli

34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno

successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione

depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data

dell’adozione dell’emendamento.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di

notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della

notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati

accessibili.

Articolo 50

Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente

Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai

rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

 

 

 

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti

delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la

competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”)

a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di

individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla

sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle

disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte

della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

(a) la comunicazione è anonima;

(b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali

comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;

(c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata

ovvero è in corso di esame presso un’altra istanza internazionale

d’inchiesta o di regolamento;

(d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela

nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi

termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una

riparazione effettiva con tali mezzi;

(e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando

i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell’entrata

in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno

che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il

Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione

presentatagli all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato

interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni

scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le

misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una

decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all’urgente

attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte

adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o

alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito

della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli

dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono

indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una

comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali

raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni

gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da

parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare

nell’esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni

riguardanti le informazioni in questione.

2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte

interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga,

il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre

un’inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia

giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere

una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li trasmette

allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e

raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro

sei mesi dalla ricezione dei risultati dell’inchiesta e dei commenti e

raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. L’inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello

Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel

rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 35 della

Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un’inchiesta

condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, il

Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad

informarlo circa le misure adottate a seguito dell’inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente

Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la

competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

la convenzione definitivo:la convenzione 15-11-2007 11:52 Pagina 47

Articolo 9

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il

depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni

d’integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede della

Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari

di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La

ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni

d’integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano

formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E’ aperto

all’adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione

regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla

Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni organizzazione

costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri

hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da

questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma

o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro

competenze nell’ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente

Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica

sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicano a tali

Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del

presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati

da un’Organizzazione d’integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro

diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze,

nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei

propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali

Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri

esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo

entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del

decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che

ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi

aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in

vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello

Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione

o di conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del

presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e

sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il

Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti,

chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una

riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunziarsi su

di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un

terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale

riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla

maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto

dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per

l’approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle

disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il

trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di

accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti

alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente,

l’emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno

seguente al deposito del proprio strumento di accettazione.

L’emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di

notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della

notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente

Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai

rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

 

Stampato per il Ministero della solidarietà sociale

nel mese di novembre 2007

da S.UP.E.MA. s.r.l.

Via Dei Piani di Monte Savello, 34 - 00041 Pavona di Albano Laziale (Roma)

www.supemasrl.it